L’Arminuta e l’adozione

27
Oct

L’Arminuta e l’adozione

Che status ha oggi un figlio adottivo?

L’Arminuta della Nostra Donatella Di Pietrantonio – e nostra lo dico con tutto il sano orgoglio abruzzese del caso– ci ha commosso dapprima con le splendide pagine del romanzo e, da pochi giorni, anche con la trasposizione cinematrografica del regista Giuseppe Bonito.
La storia è ambientata nel 1975.
Siamo di fronte ad un’Italia totalmente diversa in cui le coppie che non potevano avere figli spesso si rivolgevano, attraverso canali diversi e non sempre chiari, a chi aveva bambini e combatteva ogni giorno con la miseria.
Cosi l’Arminuta passa dalla sua famiglia d’origine, povera culturalmente ed economicamente, ad una famiglia borghese che la cresce sino a 13 anni e poi ci ripensa e la riporta “indietro”.
Un racconto amaro di abbandono, di povertà non solo materiali, di donne ancora tanto condizionate dal potere dell’uomo ma anche di forza e di speranza.
E la speranza è tutta nelle due giovani donne che animano il racconto – Adriana e l’Arminuta – sorelle a loro insaputa che impareranno a volersi bene e ad essere forti insieme: “Mia sorella, come un fiore improbabile cresciuto su un piccolo grumo di terra attaccato alla roccia. Da lei ho appreso la resistenza” dice l’Arminuta alla fine del racconto.

 

Ma oggi a distanza di anni e con le attuali leggi il figlio adottivo che status ha?

In Italia le adozioni sono regolate dalla legge 184 del 1983, modificata dalla legge 149 del 2001 e da interventi anche recenti, a norma della quale l’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità.
Possono adottare i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
Il requisito della stabilità del rapporto si ritiene realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni l’età dell’adottando e non deve essere superiore di 45.
I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli.
Il Tribunale per i minorenni verifica, anche attraverso i servizi sociali, l’idoneità della coppia all’adozione. Le indagini riguardano, in particolare, l’attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
Ottenuta l’idoneità, il primo passo “concreto” dell’adozione è l’affidamento preadottivo in forza del quale il bambino inizia a vivere con la coppia, sotto la vigilanza del Tribunale per i minorenni.
E’ questa la fase in cui il “ripensamento” degli aspiranti genitori può legittimamente – cioè a norma di legge- manifestarsi.
Decorso un anno dall’affidamento, infatti, il Tribunale – sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza – se ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge, dichiara l’adozione con sentenza.
Da questo momento il minore acquisisce lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Con la sentenza di adozione, dal punto di visto giuridico, nasce la famiglia.
L’adozione, ovviamente, può riguardare anche minori stranieri.
In questa caso, la coppia in possesso dell’idoneità all’adozione, entro il termine di un anno, deve rivolgendosi a uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.
L’ente assisterà la coppia nella fase che si svolge presso il Paese straniero all’esito del quale il bambino potrà finalmente arrivare in Italia unitamente alla coppia.
L’adozione internazionale, diversamente dall’adozione nazionale, ha costi non esigui, certamente giustificati, ma che possono condizionare le scelte delle coppie che intenderebbero seguire questo percorso, ancor più in un periodo di crisi quale quello attuale.
Ad ogni modo le leggi e la mutata sensibilità sociale, nel tempo, hanno consentito all’adozione di assumere schemi diversi in risposta ad un realtà – quella adottiva- complessa che coinvolge i diritti fondamentali di molteplici soggetti: l’adozione mite e l’adozione a rischio giuridico sono solo alcuni esempi di formule che si stanno sperimentando.
Insomma, un tema delicato ed articolato quello dell’adozione oggetto anche di un dibattito recente su altri e diversi aspetti.
Ogni dibattito è positivo: l’importante è che al centro di ogni considerazione, valutazione e scelta rimanga sempre il bambino.
L’Arminuta ce lo insegna!