Vaccini: e se i genitori la pensano diversamente?

07
Dec

Vaccini: e se i genitori la pensano diversamente?

Vaccino anti-Covid ai minori: cosa succede se i genitori non sono d’accordo tra loro? E cosa succede in caso di disaccordo del minore con i genitori?  Cosa succede quando padre e madre non sono d’accordo ma il minore è fortemente convinto di volersi vaccinare? L’argomento è tornato di grande attualità in tempo di pandemia e si registrano sull’argomento diverse pronunce interessanti.

 

La legge parla chiaro: i genitori decidono insieme

Per disposto normativo “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio” (art. 316 cc).

I genitori, dunque, decidono insieme, ancor più laddove si tratti della salute del figlio e, come noto, la mediazione tra posizioni diverse, ugualmente legittime, è attività complessa, anche tra le mura domestiche.

Il disaccordo può riguardare sia genitori separati che non separati; nel primo caso il Giudice potrà essere adito con un ricorso ex articolo 709 ter c.p.c. In caso di genitori non separati, invece, una pronuncia del Tribunale di Torino, in argomento, ha escluso la competenza del Tribunale di minorenni in favore del Tribunale ordinario.

Sentenza sui vaccini: Bologna 2021

Il 9 novembre 2021 il Tribunale di Bologna si è pronunciato per dirimere il contrasto tra una madre, non favorevole alla vaccinazione anti-Covid, e un padre, favorevole alla vaccinazione. Nel mezzo una ragazza di 16 anni determinata a sottoporsi a vaccinazione.

 

La sentenza desta interesse innanzitutto per la particolare attenzione posta dal Tribunale nel vaglio delle argomentazioni addotte dalla donna a sostegno del diniego opposto alla vaccinazione.

Il Tribunale valuta non corrispondere al vero l’affermazione della madre secondo cui i vaccini antiCovid19 godrebbero di una autorizzazione “eccezionale” non avendo superato tutte le fasi della sperimentazione. Si legge nel provvedimento: “Com’è noto, lo sviluppo di un vaccino è generalmente un processo lungo, che necessita di anni, durante i quali le ricerche vengono condotte a tappe successive che includono i test di qualità, la sperimentazione preclinica e le fasi della sperimentazione clinica nell’uomo . Il processo di sviluppo dei vaccini anti Covid19 ha subito un’accelerazione senza precedenti a livello globale, ma nessuna tappa dell’iter necessario è venuta meno; ciò è stato possibile grazie al concorso di diversi fattori, quali, ad esempio, l’utilizzo di ricerche già condotte in passato sulla tecnologia a RNA messaggero (mRNA), gli studi sui Coronavirus umani correlati al SARS-CoV-2, la conduzione parallela delle varie fasi di valutazione e di studio e, non ultime, le ingenti risorse umane ed economiche messe a disposizione in tempi stretti a livello mondiale.

Ugualmente il Tribunale non considera solida la tesi della madre circa la non comprovata efficacia dei vaccini nel produrre una risposta immunitaria idonea a neutralizzare o quantomeno a ridurre la carica patogena del virus e, dunque, indirettamente, a contrastare significativamente la diffusione del contagio.

 

Infine, in ordine alla insicurezza dei vaccini sotto il profilo degli effetti collaterali prospettata dalla madre della ragazza, il Tribunale non lascia spazio a dubbi richiamandosi alla evidenze del Rapporto AIFA nel quale si attesta che “gli eventi avversi più frequentemente segnalati sono la cefalea, l’astenia, la febbre e le reazioni locali nel sito di inoculazione, indipendentemente dalla tipologia di vaccino, dal numero di dose e dalla gravità” e le evidenze del Rapporto AIFA “rendono ragione del livello (elevato) di sicurezza dei vaccini in commercio, specie per la fascia di età della minore di cui qui si discute”.

– Il contratto tra  i due genitori si è risolto a favore della 16enne che ha potuto sottoporsi al vaccino accompagnata dal padre. Ecco il passaggio decisivo del giudice:

“Ai fini della risoluzione del contrasto genitoriale che ha dato corso al presente procedimento non va, peraltro, effettuata solo l’analisi dei dati scientifici che sono stati sin qui richiamati e che, nell’ambito di una valutazione complessiva del rapporto rischi/benefici della vaccinazione depongono certamente per l’opportunità di dare corso al trattamento sanitario per la figlia minore della coppia, tenuto anche conto del fatto che risulta acquisita agli atti anche la certificazione del medico di base della minore che attesta che per la ragazza non vi sono controindicazioni note al trattamento vaccinale di cui si discute”.

Altri tribunali decidono in merito alla vaccinazione dei figli

Medesime decisioni sono state assunte dai Tribunali di Vercelli (17 luglio 2021), di Monza (22 luglio 2021), di Arezzo (28 agosto 2021), di Milano (13 settembre 2021)

Ascoltare le ragioni del minore o del “grande minore”, valorizzare le risultanze scientifiche, acquisire la certificazione del pediatra attestante l’insussistenza di controindicazioni al vaccino: anche da qui passa la risoluzione del contrasto tra genitori.

Il “grande minore” indica i ragazzi prossimi alla maggiore età: in generale la nostra legislazione, in tutte le questioni e le procedure che riguardano il minore, prevede il diritto di ascolto di chi abbia compiuto i 12 anni, (art. 315-bis cc) ed anche del minore di età inferiore ai 12 ove capace di discernimento e sempre se ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge (art. 336-bis Codice civile).

Stante l’estensione ad oggi della copertura vaccinale anticovid, le pronunce note sull’argomento riguardano evidentemente la fascia di età dei “grandi minori” e l’orientamento maggioritario è nel segno di ascoltare le ragioni dei ragazzi.

Un figlio minorenne può chiedere il vaccino senza il consenso dei genitori

Cosa succede se il disaccordo sulla vaccinazione anziché esistere tra i genitori esistesse tra questi ed il figlio? Quali possibilità accorda il nostro sistema al “grande minore” che intenda vaccinarsi contro il volere dei genitori?

La strada non è facile: se il minore non trova in uno dei genitori la disponibilità a farsi carico della propria istanza innanzi il Tribunale, deve necessariamente trovare altri canali per arrivare a sottoporre la questione al vaglio del Giudice.  Questi canali possono essere costituti da un parente, dalla scuola, da altre istituzioni vicine al minore, dai servizi sociali territoriali, dalla Procura Minorile, interessata direttamente dal minore o dalle istituzioni citate: è per tali vie,  non sempre note ai ragazzi, dunque, che il minore può far giungere la propria voce  all’attenzione del Tribunale dei minorenni che deciderà.