“Prendi un buon marito e usalo come lui usa te” ( Shakespeare)
Nelle condizioni di separazione o di divorzio congiunto i coniugi, oltre ad accordarsi sull’assegno divorzile a favore dell’ex moglie e su quello di mantenimento spettante ai figli possono prevedere anche disposizioni che prevedono il trasferimento di immobili o quote di proprietà o diritti reali.
Per esempio può essere prevista la cessione dell’usufrutto ai figli o al coniuge che vi abiti , o anche la cessione di beni produttivi di rendite e questo quale contributo al sostegno economico della famiglia o anche a liquidazione una tantum dell’assegno di mantenimento.
Può capitare che un coniuge voglia cedere all’altro o ai figli la sua quota di proprietà sulla casa coniugale; oppure donare un immobile, oppure cedere il diritto di usufrutto o di abitazione ecc.
Spesso i coniugi assumono tale impegno negli accordi di separazione o di divorzio ma poi devono recarsi dal Notaio per ottenere l’effetto traslativo.
Potendo con il mero provvedimento giudiziario trasferire subito la proprietà o i diritti reali , si ottiene un doppio vantaggio trovare soluzione che dirimono la conflittualità economica tra i coniugi e ottenere l’effetto traslativo senza costi aggiunti.
Da tempo si discute se il provvedimento giudiziario potesse da solo produrre l’effetto traslativo del diritto di proprietà o reale ( usufrutto, uso , abitazione ecc) senza dunque ricorrere alla stipula di uno specifico atto pubblico notarile con i relativi costi.
I Giudice e la dottrina hanno negli anni espresso orientamenti sempre contrastati e quindi si è fatto un uso limitato di tale strumento.
Le Sezioni Unite della Cassazione, in una recente sentenza, hanno però risolto il conflitto a favore dei coniugi ritenendo possibile il trasferimento di immobili o diritti reali mediante disposizioni contenute negli accordi di separazione e di divorzio.
I Giudice di legittimità hanno ritenuto indifferente la modalità con la quale il regolamento di interessi avvenga, occorre solo che sia idonea a garantire un soddisfacente assetto dei rapporti tra le parti – per un futuro nel quale la convivenza coniugale si avvia verso un esito di separazione o di scioglimento – in tempi ragionevoli che consentano di chiudere la crisi al più presto, quanto meno sul piano economico.
Sono dunque ammissibili accordi tra le parti che attuino, in via diretta e immediata, il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi.
E’ una disposizione molto importante perché evita il costo del successivo atto notarile ma anche le spese per la registrazione e per la tassazione.
Il provvedimento giudiziario in materia di separazione e divorzio è esente dai costi di registrazione e di tassazione .
Tale possibilità inoltre risolve molti conflitti tra i coniugi, che sfociano in cause che durano gli anni, su questioni che riguardano il mantenimento dei figli o del coniuge e anche della casa coniugale che spesso e in proprietà indivisa tra i coniugi stessi.
Ricordatelo dunque, negli accordi di separazione e di divorzio possono essere inserite disposizioni che, non si limitino all’assunzione di un mero obbligo preliminare di cessione ( da rendere definitivo con atto notarile) ma che producono subito effetto traslativo del diritto ceduto o donato.